INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Istruzione operativa del 7 febbraio 2012

Istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2011/2012. Settore Marittimo.

Direzione Centrale Servizi Istituzionali
Ex Ipsema

Prot. 448/2012

Alle Sedi Compartimentali ex Ipsema


Oggetto: Istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2011/2012.
Settore Marittimo.

Quadro Normativo

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 28, 32 e 44.
Legge n. 144 del 17 maggio 1999: "Norme in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali". Art. 55, comma 5.
Regolamento di Assicurazione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), approvato con D.M. 12 febbraio 1999. Tit. X.
Legge n. 30 del 27 febbraio 1998: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 457 del 30 dicembre 2007 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione". Artt. 4, 6 e 6 bis.
Legge n. 326 del 24 novembre 2003: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003 recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". Art. 39, comma 14 bis.
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007: "Fondo vittime dell'amianto" art. 1, commi 241-244.
D.M. n. 30 del 12 gennaio 2011: "Regolamento Fondo vittime dell'amianto".
Legge n. 122 del 31 maggio 2010: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" concernente misure per contrastare la crisi, per il rilancio ed il sostegno dell'economia e che prevede di espandere e potenziare i servizi telematici in materia di denunce, istanze, esecuzione nonché per la richiesta di attestazioni e certificazione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011: "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese ed amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni" che ha stabilito che " a decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e pubbliche amministrazioni avvengono esclusivamente in via telematica".
Legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Legge di stabilità". Art. 4, comma 55

INDICE
PREMESSA:OBBLIGATORIETA' DEI SERVIZI TELEMATICI     pag. 2

1. TERMINI E MODALITÀ DELL'AUTOLIQUIDAZIONE     pag. 3
2. ALIQUOTE DI PREMIO      pag. 3
3. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA       pag. 5
4. ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI          pag. 5
5. NUMERO ASSICURATI        pag. 6
6. RUOLO UNICO                  pag. 7
7. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE              pag. 7
8. DISCIPLINA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI            pag. 7
    RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PESCA
9. COMPENSAZIONI E RIMBORSI                    pag. 10
10. SERVIZI WEB                      pag. 10
11. SERVIZIO CONTACT CENTER               pag. 11

PREMESSA: OBBLIGATORIETA' DEI SERVIZI TELEMATICI.

Ad integrazione della circolare dell'Istituto n. 1 del 10 gennaio 2012 che disciplina l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici INAIL anche con riferimento al settore marittimo, si forniscono alle imprese armatoriali ed ai loro intermediari specifiche istruzioni per l'autoliquidazione del premio 2011/2012.
In proposito si richiamano gli adempimenti che a decorrere dal 2012 le imprese armatoriali dovranno effettuare esclusivamente con modalità telematiche (determinazione del Commissario straordinario INAIL n. 55 del 29 dicembre 2011) utilizzando i servizi on-line del Settore Marittimo:

  • dichiarazione delle retribuzioni necessaria per calcolare i premi assicurativi in occasione dell'autoliquidazione annuale;
  • comunicazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il versamento della rata di premio anticipato, sempre nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
  • comunicazione di volersi avvalere della facoltà di rateizzare il pagamento del premio annuale di autoliquidazione.

1. TERMINI E MODALITÀ DELL'AUTOLIQUIDAZIONE

Gli adempimenti dell'autoliquidazione del premio consistono nella trasmissione telematica della dichiarazione annuale delle retribuzioni e nel versamento del relativo importo alla Sede Compartimentale competente del Settore Marittimo tramite gli appositi bollettini di c/c postali, spediti alle aziende oppure con MAV bancario attraverso l'applicativo "Pagamenti Contributi on-line" specifico per il Settore Marittimo.

Il 16 febbraio 2012 scade il termine per il versamento da parte delle imprese di armamento del premio definitivo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dovuto per l'anno 2011 e del premio provvisorio anticipato dovuto per l'anno 2012.

Il 16 marzo 2012 scade il termine per l'invio della denuncia delle retribuzioni sempre per via telematica attraverso il servizio "Autoliquidazione on-line" del Settore Marittimo.

Il datore di lavoro che preveda di erogare, ai sensi dell'art.28, comma 6, del D.P.R. n. 1124/65, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la rata di premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata utilizzando il predetto servizio di "Autoliquidazione on-line" entro 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione.

Le imprese possono usufruire della rateazione in quattro rate del premio risultante dall'autoliquidazione 2011/2012, ai sensi dell'art. 55, comma 5, della Legge 17/5/1999 n. 144, utilizzando il servizio di "Autoliquidazione on-line" per il Settore Marittimo e barrando l'apposita casella del modello telematico.
La prima rata dovrà essere versata il 16 febbraio e le rate successive, maggiorate dell'interesse di dilazione che sarà successivamente comunicato, dovranno essere pagate entro il 16 maggio, 16 agosto e16 novembre 2012, utilizzando esclusivamente gli appositi bollettini che saranno inviati a cura dell'Istituto o il MAV bancario.


2. ALIQUOTE DI PREMIO
Per il conguaglio del premio definitivo dovuto per l'anno 2011 e per il calcolo del premio provvisorio anticipato per l'anno 2012, sono confermate le aliquote, in vigore dal 1° gennaio 2006, come da delibera del Consiglio di Amministrazione IPSEMA n. 155 del 9 ottobre 2006.
Secondo quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244 istitutiva del Fondo per le vittime dell'amianto, dal Regolamento del Fondo disciplinato con D.M. 12 gennaio 2011 n. 30 e dalla circolare INAIL del 5 maggio 2011 n. 32 è stata fissata per gli anni 2011 e 2012 nella misura dello 0,02% l'aliquota aggiuntiva che si somma all'aliquota base stabilita per il premio assicurativo ordinario delle navi battenti bandiera italiana nelle categorie 11, 20, 21, 30, 31.

Nella seguente tabella si riporta il piano tariffario:

Cod.

Categorie assicurative

Aliquota %

11

Concessionari di bordo

5,88 + 0,02*

12

Personale addetto alle prove in mare

5,88

13

Tecnici e Ispettori

5,88

16

Appalti ai servizi di bordo

5,83

20

Trasporto passeggeri

5,88 + 0,02*

21

Trasporto passeggeri RFI

5,65 + 0,02*

30

Trasporto merci nazionale

7,00 + 0,02*

30

Trasporto merci internazionale

11,60 + 0,02*

31

Trasporto merci RFI

6,77 + 0,02*

40

Rimorchiatori

4,40

50

Attività ausiliarie

6,06

60

Traffico locale

5,20

61

Traffico locale con contratti

5,28

71

Pesca oltre gli stretti

7,80 (di cui 0,50 per Ebipesca)

72

Pesca mediterranea

7,80 (di cui 0,50 per Ebipesca)

73

Pesca costiera

6,38 (di cui 0,50 per Ebipesca

80

Diporto

4,50

81

Diporto con contratti

4,58

82

Diporto a noleggio

5,28

 * Aliquota aggiuntiva Fondo Vittime Amianto

Si rammenta che le navi iscritte nel R.I. e impiegate esclusivamente in attività di noleggio per finalità turistiche sono classificate nella "categoria 20 Trasporto passeggeri" con la medesima aliquota (5,88).

Per il personale impiegato nelle seguenti attività si applica l'aliquota di premio relativa alla categoria assicurativa a cui appartiene l'unità su cui il personale è imbarcato:

Comandata

Corsi professionali

Allievi nautici

 

3. COPERTURA ASSICURATIVA OBBLIGATORIA

Le aliquote illustrate nella precedente tabella devono essere applicate alle retribuzioni imponibili per il calcolo del premio e comprendono:

  • l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/65;
  • l'assicurazione per le prestazioni erogate ai marittimi dichiarati temporaneamente non idonei alla navigazione, ai sensi della legge n. 1486/62 (pari a 0,15 %);
  • l'assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e dai regolamenti (pari a 0,08 %), ad esclusione delle categorie naviglio individuate dai codici 21, 31, 60, 71, 72, 73 e 80.

Resta confermata l'aliquota aggiuntiva del 5,0% per l'assicurazione obbligatoria dei maggiori rischi di palombari e sommozzatori, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (si ricorda che i nominativi dei palombari e sommozzatori devono essere comunicati alle competenti Sedi del Settore Marittimo - vedi paragrafo 11 - entro il 16 marzo). La copertura assicurativa può riferirsi a periodi limitati e, comunque, ciascuno non inferiore a trenta giorni.

4. ASSICURAZIONI SUPPLEMENTARI

Dal 1° gennaio 2009 l'Istituto esercita l'assicurazione facoltativa dei maggiori rischi derivanti dalla guerra e da atti di pirateria - ovunque si verifichino - per gli equipaggi delle imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri, trasporto merci e attività ausiliarie, attraverso il pagamento del premio supplementare del 5%.
Tale assicurazione supplementare si qualifica come una tutela facoltativa, differenziata e aggiuntiva rispetto alla tutela assicurativa ordinaria per i rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa. Il premio supplementare copre, infatti, gli eventi lesivi direttamente causati da atti di pirateria, quale forma di rischio ulteriore, di particolare rilevanza e gravità nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A fronte di tale copertura assicurativa l'Istituto garantisce agli equipaggi le medesime prestazioni istituzionali riconosciute per gli infortuni sul lavoro.
La copertura assicurativa è subordinata al pagamento del premio sia in via provvisoria che definitiva, restando sospesa in caso di morosità.
Le imprese possono accendere tale assicurazione anche per periodi limitati di tempo e, comunque, ciascuno non inferiore a 30 giorni. In tale caso, il pagamento del premio non può essere rateizzato.
L'assicurazione per le prestazioni in gestione complementare (malattie insorte entro i 28 giorni dallo sbarco ex art. 7 legge n. 831/1938), prevista per legge a favore degli equipaggi delle navi da traffico munite di ruolo, dei rimorchiatori d'alto mare e delle navi di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate addette alla pesca fuori dal Mediterraneo, è stata estesa facoltativamente dall'Istituto agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, e del diporto e delle navi adibite al Traffico locale, previo pagamento in sede di autoliquidazione, di un premio aggiuntivo calcolato sulla base dell'aliquota fissata nella misura del 2,75% (rimangono attualmente escluse le categorie pesca costiera e mediterranea).
La copertura assicurativa può essere accesa anche in corso d'anno ed è subordinata al regolare pagamento del premio, restando sospesa in caso di morosità. Gli eventi che si verifichino in assenza di copertura non vengono indennizzati, neanche dopo la regolarizzazione dei premi.

L'Istituto prevede la copertura assicurativa, attraverso il pagamento di un premio supplementare nella misura del 5%, per il personale adibito alle attività di manutenzione dei pozzi di estrazione di fonti di energia, su qualsiasi tipo di naviglio imbarcati (i nominativi devono essere comunicati - vedi paragrafo 11 - unitamente all'autoliquidazione). Tale copertura può avere una durata flessibile, per periodi comunque non inferiori a trenta giorni.

5. NUMERO ASSICURATI

Al fine di comunicare correttamente il numero delle persone assicurate e delle giornate di lavoro, nella denuncia delle retribuzioni per il calcolo del premio definitivo per l'anno 2011, si raccomanda di indicare precisamente sia il numero dei dipendenti distinti per qualifica, complessivamente impiegati a servizio della nave per il periodo assicurato, sia il numero di giornate lavorative riferite a ciascuna qualifica nonché le relative retribuzioni.

Per consentire all'Istituto di aggiornare la posizione assicurativa in maniera coerente con la documentazione di bordo, si invitano le imprese ad utilizzare l'applicativo disponibile nei servizi on-line del Settore Marittimo per comunicare la tabella di armamento di cui è dotata l'unità navale assicurata e le eventuali variazioni (circolare IPSEMA n. 9/09).

6. RUOLO UNICO

Agli armatori autorizzati alla costituzione del ruolo unico si richiede, in occasione degli adempimenti connessi all'autoliquidazione, di inviare alla Sede competente del Settore Marittimo i dati aggiornati relativi alla consistenza della flotta, entro il 16 marzo (vedi paragrafo 11). Si fa presente che tale autorizzazione è subordinata all'appartenenza delle navi alla stessa categoria assicurativa e con il medesimo profilo tariffario.

7. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Si rammenta l'osservanza degli obblighi dell'armatore in materia di variazione del rischio assicurativo come da D.P.R. n. 1124/1965.

  • Il datore di lavoro deve provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate (art. 12 D.P.R. n. 1124/1965).
  • L'armatore deve denunciare alla Sede competente del Settore Marittimo per l'assicurazione, entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che possa modificare sostanzialmente il rischio dell'assicurazione e l'ammontare delle retribuzioni imponibili (art. 17 D.P.R. n. 1124/65).
  • Se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, l'armatore deve denunciare alla Sede competente del Settore Marittimoi periodi di sospensione dell'attività, comunicando tempestivamente le date di disarmo e riarmo, in quanto le comunicazioni individuali UNIMARE non esonerano l'armatore da tale obbligo.
    La regolazione del premio deve essere effettuata in sede di autoliquidazione.
  • La mancata presentazione della denuncia del premio provvisorio per l'anno 2012 in occasione dell'autoliquidazione deve essere motivata dall'armatore con la previsione di disarmo per l'intero anno con apposita comunicazione alla Sede competente del Settore Marittimo, entro il 16 febbraio dell'anno in corso.


8. DISCIPLINA DEGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI

A) Registro Internazionale

Dal 1° gennaio 1998, le imprese armatoriali sono esonerate dal versamento dei premi e contributi dovuti per legge per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale (artt. 4 e 6 del D.L. 30/12/1997 n. 457 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2/1998 n. 30).

Le navi che effettuano viaggi di cabotaggio superiori alle cento miglia, possono essere iscritte nel Registro Internazionale, così come previsto dall'art. 39, comma 14 bis, della Legge 24 novembre 2003 n. 326, usufruendo, pertanto, del beneficio dello sgravio totale dei contributi di legge (art. 6 della Legge n. 30/98).

In ambedue i casi rimane a carico delle imprese di armamento il premio derivante dall'applicazione dell'aliquota dello 0,08% relativa all'assicurazione per le prestazioni previste dai rispettivi contratti collettivi e dai regolamenti organici. Rimane, altresì, a carico delle categorie del trasporto passeggeri, trasporto merci e concessionari di bordo l'aliquota aggiuntiva di premio per il finanziamento del Fondo vittime dell'amianto fissata nella misura dello 0,02% per gli anni 2011 e 2012.

B) Attività di Pesca.

L'art. 6 bis della legge n. 30/98 estende i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della stessa legge alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi di legge ed a quelle che esercitano la pesca mediterranea nel limite del 70 per cento.

I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, sono corrisposti per l'anno 2012 nel limite del 60 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera (Legge 12 novembre 2011 n. 183 art. 4, comma 55).

Pertanto, in applicazione degli sgravi contributivi, le imprese marittime che esercitano attività di pesca devono utilizzare, per il calcolo del premio definitivo 2011 e provvisorio 2012, le aliquote assicurative riportate nella seguente tabella.

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca - Definitivo 2011

Pesca

Aliquota

Oltre gli stretti

0,50 (*)

Mediterranea

2,19

0,50 (*)

tot. 2,69

Costiera 

1,18

0,50 (*)

tot. 1,68

(*) Aliquota del premio E.BI.PESCA

Aliquote al netto degli sgravi settore pesca - Provvisorio 2012

Pesca

Aliquota

Oltre gli stretti

0,50 (*)

Mediterranea

2,19

0,50 (*)

tot. 2,69

Costiera 

2,35

0,50 (*)

tot. 2,85

(*) Aliquota del premio E.BI.PESCA

Si precisa, inoltre, che gli oneri contributivi interessati allo sgravio sono esclusivamente quelli relativi al personale che compone l'equipaggio e in possesso del requisito della cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 119 del codice della navigazione. Pertanto, per il personale extra-comunitario assicurato con l'Istituto si applica l'aliquota piena di cui alla Tabella 1.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 1124/65, l'imponibile per il calcolo dei premi e dei contributi non può essere inferiore a quello determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali mensili che sono state aggiornate con Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 2 dicembre 2011 e di seguito riportate.

PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA

   Decorrenza dal 01/10/2011Decorrenza dal 01/01/2013
Comandante, Motorista, Capo pesca € 1.303,18 € 1.348,47
Marinaio € 1.156,00 € 1.196,17
Giovanotto /Mozzo € 1.009,16 € 1.044,22

PESCA OLTRE GLI STRETTI

    Decorrenza dal 01/10/2011Decorrenza dal 01/01/2013
Comandante € 2.953,26 € 3.055,89
Direttore macchina € 2.275,47 € 2.354,54
Primo ufficiale € 1.896,82 € 1.962,74
Secondo ufficiale € 1.685,82 € 1.744,40
Nostromo € 1.511,76 € 1.564,29
Marinaio € 1.369,84 € 1.417,44
Giovanotto € 1.124,42 € 1.163,50
Mozzo € 1.095,16 € 1.133,21

Per completezza di informazione, si riporta la precedente tabella delle retribuzioni convenzionali in vigore dal 01/01/2010 fino al 30/09/2011.

PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA

Decorrenza 01/01/2010 - 30/09/2011

Comandante, Motorista, Capo pesca € 1.257,90
Marinaio € 1.115,83
Giovanotto /Mozzo € 974,09

PESCA OLTRE GLI STRETTI

Decorrenza 01/01/2010 - 30/09/2011

Comandante € 2.850,64
Direttore macchina € 2.196,40
Primo ufficiale € 1.830,91
Secondo ufficiale € 1.627,24
Nostromo € 1.459,23
Marinaio € 1.322,24
Giovanotto € 1.085,35
Mozzo € 1.057,10

9. COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 1124/65, il datore di lavoro in occasione della denuncia di autoliquidazione può detrarre dall'importo dovuto a titolo di premio anticipato per l'anno in corso l'eventuale credito risultante dalla regolazione del premio per l'esercizio precedente.
Resta facoltà delle imprese recuperare l'eventuale credito maturato inviando una specifica richiesta di rimborso alla competente Sede del Settore Marittimo dell'Istituto.
Al fine di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi, si invitano gli armatori e loro delegati ad interrogare la specifica funzione predisposta nei servizi on line "situazione assicurativa", segnalando alla Direzione competente del Settore Marittimo eventuali anomalie (vedi paragrafo 11).

10. SERVIZI WEB

In attesa di ripubblicare nel portale INAIL i contenuti già presenti nel portale dell'ex IPSEMA, i servizi on line e le informazioni per l'autoliquidazione del premio 2011/2012 sono disponibili con accesso da www.inail.it - Navigazione marittima - Servizi on line - "Accesso Area dedicata agli utenti IPSEMA".

Per consentire la fruibilità del servizi on-line l'istituto ha provveduto a spedire la password di accesso a tutte le imprese armatoriali che non ne hanno fatto uso nel corso del 2011.
Si ricorda, in proposito, che le imprese possono delegare ad altro soggetto la gestione assicurativa previa apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società armatrice e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, nella quale si evidenzi l'elenco delle navi per le quali l'armatore intende avvalersi della delega per i servizi on line. La password viene recapitata al soggetto delegato per posta, oppure consegnata a mano presso la Sede Compartimentale Settore Marittimo competente.
Tutte le informazioni e il fac-simile della dichiarazione sono pubblicati in www.inail.it - navigazione marittima - Servizi on line.

11. SERVIZIO CONTACT CENTER MULTICANALE e ASSISTENZA TECNICA.

Il Contact Center Multicanale eroga tutte le informazioni richieste dagli utenti attraverso il numero verde gratuito 803164.
Gli operatori sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20, sabato e prefestivi dalle ore 8 alle ore 14.
Gli uffici delle Sedi Compartimentali INAIL per il Settore Marittimo hanno, inoltre, attivato dal 20 gennaio un presidio dedicato esclusivamente a fornire assistenza amministrativa all'utenza sull'autoliquidazione del premio 2011/2012:

Per gli utenti del Settore Marittimo è attivo, inoltre, dal 20 gennaio 2012 uno specifico servizio di help-desk per la soluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, raggiungibile al seguente indirizzo: helpdesk.navigazione@inail.it.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.inail.it - navigazione marittima.


IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO DOTT. AGATINO CARIOLA

Ultimo aggiornamento: 31/10/2013


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