INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 16 marzo 2012

Decreto legislativo n. 38/2000 - Richiesta di aggravamento presentata da assicurato già indennizzato in capitale.

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
UFFICIO I

ALLE UNITA' CENTRALI E TERRITORIALI

ALLE UNITA' EX IPSEMA

Oggetto: Decreto legislativo n. 38/2000 - Richiesta di aggravamento presentata da assicurato già indennizzato in capitale.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti il comportamento da tenere nell'ipotesi in cui un assicurato già indennizzato in capitale, dopo aver effettuato una prima richiesta di revisione per aggravamento della menomazione respinta dall'Istituto, effettui una seconda richiesta di identico contenuto.

Come noto, il comma 4 dell'art. 13 del d. lgs. n.38/2000 sancisce espressamente che "la revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta".

Al riguardo, la circolare n. 57/2000, interpretativa della norma suddetta, afferma che "[...] l'accoglimento della domanda comporta l'impossibilità di accogliere nuove richieste di adeguamento dell'indennizzo in capitale [...]".

Ciò posto, si ribadiscono le istruzioni vigenti anche in considerazione del fatto che la ratio della norma in questione consiste nell'evitare che l'adeguamento dell'indennizzo in capitale per aggravamento avvenga più di una volta.

Pertanto, qualora sia stato già denunciato e riconosciuto un aggravamento con conseguente adeguamento dell'indennizzo in capitale, il lavoratore potrà denunciare nuovi e successivi aggravamenti che potranno essere esaminati dall'Istituto soltanto ai fini di un eventuale riconoscimento del diritto alla rendita.

Qualora, invece, la domanda di adeguamento del capitale sia stata rigettata dall'Istituto per insussistenza del denunciato aggravamento, il lavoratore ben potrà presentare nuova domanda di aggravamento e adeguamento del capitale che l'Istituto dovrà esaminare nel merito, non trovando applicazione, in questo caso, il disposto di cui al comma 4 del citato art. 13.

   

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Luigi SORRENTINI)

Ultimo aggiornamento: 14/12/2012


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