Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
Protocollo: INAIL.60010.08/09/2011.0005950
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento professionale. Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 concernente "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (c.d. Manovra bis).
Premessa
Le fattispecie alle quali si riferisce la disciplina in oggetto individuata si caratterizzano in base alle specifiche finalità istituzionali dei soggetti promotori tassativamente previsti ed agli altri requisiti che tipizzano l'istituto del tirocinio, secondo le disposizioni in materia1 che fissano i limiti di durata di tale tipologia formativa in relazione alle diverse categorie di soggetti partecipanti.
Sul tema sono state dettate apposite istruzioni alle Strutture in indirizzo2.
Pertanto, in presenza dei requisiti soggettivi che determinano un tirocinio formativo e di orientamento e di quelli oggettivi relativi alle lavorazioni rischiose di cui all'art. 1 del DPR n. 1124/65, il soggetto promotore è tenuto a produrre apposita denuncia dei lavori dei partecipanti al tirocinio nei termini previsti dalle disposizioni vigenti3.
In tema di imponibile per il calcolo del premio assicurativo, alle fattispecie rientranti nei tirocini formativi e di orientamento si applica la "retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita" e, per l'aspetto classificativo, la voce di tariffa 0611 di cui all'art. 1 del Decreto 12 dicembre 2000 avente ad oggetto "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione"4.
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione, a decorrere dal 17 giugno 1999, la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65)5.
Modifiche introdotte dalla Manovra bis
L'articolo in oggetto individuato6 muta profondamente la materia dei tirocini formativi.
Tenuto conto della rilevanza generale della questione e nelle more della conversione in Legge del Decreto in oggetto, si ritiene opportuno fornire prime indicazioni sul punto.
La nuova disciplina in materia entra in vigore dal 13/08/2011, data di pubblicazione del Decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale7 ed è finalizzata a contrastare abusi e utilizzo distorto dei tirocini formativi e di orientamento, mediante la previsione di appositi limiti.
In particolare, i tirocini formativi possono essere promossi esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti previsti, preventivamente, dalla normativa regionale, essendo la competenza legislativa in materia di formazione riservata alle Regioni ed alle Province Autonome.
Solo in assenza di norme regionali ed in quanto compatibili con il comma 1 dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011, si applica l'art. 18 della Legge n.196/1997 ed il Decreto ministeriale 25 marzo 1998, n.142 (G. U. n. 108 del 12 maggio 1998).
Pertanto, a decorrere dal 13/08/2011, i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari":
- Sono destinati solo ai giovani neo-diplomati ed ai neo-laureati
- Debbono essere promossi non oltre i dodici mesi dal conseguimento del titolo di studio (con riferimento al momento dell'attivazione)
- Non possono avere una durata superiore a 6 mesi, comprese le proroghe.
Vi rientrano, quindi, soggetti con diploma della scuola dell'obbligo, con diploma di scuola superiore, con diploma professionale, con laurea breve e laurea normale. Tali limiti, tuttavia, non riguardano i tirocini promossi per i soggetti "ai margini" del mondo del lavoro ossia disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di detenzione.
Restano esclusi dalla previsione normativa anche i tirocini formativi e di orientamento "curriculari" che sono i tirocini previsti all'interno di un "percorso formale di istruzione e formazione, la cui finalità non è direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì di affinare il processo di apprendimento e di formazione." Detti tirocini sono esclusi dall'obbligo di comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego prevista dall'art. 1, comma 1180 della Legge n.296/20068.
In relazione a tale nuova disciplina, le Strutture in indirizzo sono tenute ad accertare se il tirocinio formativo e di orientamento iniziato dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 138/2011 abbia i requisiti soggettivi suindicati, verificandone la genuinità. I tirocini attivati prima di tale data continueranno, fino alla scadenza, ad essere sottoposti alla normativa previgente.
Da ultimo, si osserva che il tirocinio formativo e di orientamento si distingue dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. L'art.3, comma 5 del D.L. n.138/20119 fissa i principi che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
Istruzioni definitive verranno emanate a seguito della conversione in legge del succitato Decreto Legge e subordinatamente all'esito di eventuali chiarimenti ministeriali in materia di tirocini formativi e di orientamento, alla luce delle nuove disposizioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli
Note:
1- Decreto ministeriale n. 142/98 del 25/03/1998 e art. 18 della Legge 196/1997.
2- Istruzioni indirizzate alle Unità Centrali e Territoriali in data 19 giugno 1998 in materia di tirocini formativi e di orientamento e istruzioni indirizzate alle Strutture Centrali e Territoriali con nota del 22 giugno 1999 aventi ad oggetto "tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche.
3- Art. 12 del DPR n. 1124/65.
4- Art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998.
5- Art. 1-bis del DPR n. 156/0996 e successive modifiche ed integrazioni.
6- L'art. 11 del Decreto in oggetto, rubricato "Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini," statuisce:
"1. I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
2. In assenza di specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione."
7- Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
8- Nota del Ministero del Lavoro Prot.13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007.
9- "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attivita' economiche
"5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attivita' risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralita' di offerta che garantisca l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito della piu' ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: ....(omissis)....
c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra' essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente superiore a tre anni e potra' essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente".