Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.30/01/2013.0000699
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Autoliquidazione 2012/2013 - Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili. Chiarimenti.
Si fa seguito alla nota prot. 301 del 15 gennaio u.s.1, nella quale sono state fornite indicazioni in ordine alle riduzioni contributive applicabili all'autoliquidazione 2012/2013, per specificare, relativamente agli incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili, che la riduzione del 50% (codice 106) è fruibile solo in sede di regolazione 2012, mentre la riduzione del 100% (codice 108) è applicabile sia alla regolazione 2012 che alla rata 2013.
Infatti, fermo restando il requisito della stipula della convenzione tra il datore di lavoro ed il competente ufficio del lavoro entro il 31 dicembre 20072, la fiscalizzazione parziale è cessata al 31 dicembre 2012 per la conclusione del quinquennio agevolativo, mentre per quella totale il beneficio potrà essere fruito sino al 31 dicembre 20153.
Per IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
Ing. Ester Rotoli
F.to IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Alfredo Nicifero
Note:
1- Nota prot. 301 del 15/01/2013 della Direzione Centrale Rischi e della Direzione Centrale Settore Navigazione avente ad oggetto "Autoliquidazione 2012/2013. Riduzioni contributive, misura dell'addizionale fondo amianto, tasso di rateazione" pubblicata sul sito dell'Istituto (www.inail.it - Normativa ed atti ufficiali - Banca dati normativa - Istruzioni operative 2013).
2- Articolo 11 della legge 23/3/1999, n. 68.
3- L'articolo 13 della legge 23/3/1999, n. 68, nel testo previgente alla modifica operata dall'articolo 1, comma 37, della legge 24/12/2007, n. 247, prevedeva la riduzione contributiva nella misura del 100% per la durata massima di otto anni e nella misura del 50% per la durata massima di cinque anni.