Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. n. 6026 del 18.10.2012
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Punto Cliente. Rilascio nuovo servizio telematico per le cooperative di facchinaggio "Integrazione premio speciale".
Si comunica che è disponibile sul portale www.inail.it - Punto Cliente - Polizze facchini il nuovo servizio telematico "Integrazione premio speciale".
Il servizio consente alle società cooperative e agli organismi associativi di fatto che svolgono attività di facchinaggio e che hanno già inviato l'elenco trimestrale per la regolazione del premio nei termini previsti (30 giorni successivi alla scadenza del trimestre) di comunicare per i soci lavoratori già inclusi nell'elenco sopracitato le eventuali quote di retribuzioni a conguaglio di competenza del trimestre concluso.
La comunicazione di integrazione delle retribuzioni riferita ai soli soci lavoratori interessati deve essere effettuata in tutti i casi in cui:
a. in costanza di rapporto associativo e di lavoro, la cooperativa debba comunicare all'INAIL i compensi o le retribuzioni erogate ad un determinato socio lavoratore successivamente alla chiusura del trimestre, quindi non denunciabili entro i 30 giorni dalla chiusura dello stesso1
b. il rapporto associativo e di lavoro si è estinto con il recesso o l'esclusione del socio2 e la cooperativa deve comunicare all'INAIL compensi o retribuzioni erogati ad un determinato socio lavoratore erogati successivamente alla chiusura del trimestre.
La comunicazione di integrazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dal termine del trimestre in cui i compensi/retribuzioni sono stati erogati, ad esempio se sono stati erogati ad agosto, il termine di presentazione della comunicazione è il 30 ottobre.
La tardata presentazione comporta l'applicazione delle sanzioni civili ai sensi della legge 388/2000, articolo 116, comma 8, lettera b).
Esempio:
nel mese di agosto vengono erogati ad uno dei soci lavoratori compensi per l'attività lavorativa svolta nel secondo trimestre dell'anno.
L'invio dell'elenco di integrazione deve essere effettuato entro il 30 ottobre (30 giorni dalla chiusura del terzo trimestre), in quanto le retribuzioni sono state erogate ad agosto, cioè nel terzo trimestre.
Il nuovo servizio permette alle cooperative e ai loro intermediari di inviare un file in formato ".txt" con i dati retributivi dei soci, nonché gli altri dati necessari alla determinazione del premio di integrazione:
- codice fiscale del socio
- data ingresso
- data recesso
- tipologia di contratto
- retribuzioni effettive giornaliere/orarie
- numero ore lavorate, in caso di contratto part-time
- data erogazione retribuzioni effettive
Nel caso in cui l'invio venga effettuato da un intermediario, il file può contenere i dati riferiti a più cooperative e a più trimestri. Il sistema, effettuati gli opportuni controlli di congruenza, assegna all'elenco integrativo trimestrale di ogni cooperativa, un numero di protocollo che viene comunicato via mail al mittente.
Le specifiche tecniche del tracciato record e per le modalità operative del nuovo servizio sono illustrate nei manuali allegati, disponibili anche nella sezione "Manualistica" del portale www.inail.it.
Per quanto riguarda la fase istruttoria a cura delle Sedi, questa deve essere gestita con le stesse modalità previste per l'invio degli elenchi trimestrali di regolazione.
f.to IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
Ing. Ester Rotoli
Servizi telematici in Punto Cliente - Polizze facchini - servizio "Integrazione premio speciale":
Note:
1- Ad es. ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), della legge n. 142/2001, secondo cui "trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: a, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite ...".
2- Vedi art. 5, comma 2, legge n. 142/2001, secondo cui "il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile".