Direzione Centrale Rischi
Ufficio tariffe
Prot.: INAIL.60010.23/09/2011.0006295
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, in Legge n. 148 del 14 settembre 2011. Classificazione tariffaria e regime assicurativo.
Nel trasmettere in allegato la circolare n. 24/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha dettato disposizioni in tema di tirocini formativi e di orientamento e che si sottopone all'attenzione delle Strutture in indirizzo, si fa presente che la nuova disciplina, entrata in vigore dal 13/08/2011, data di pubblicazione del Decreto in oggetto nella Gazzetta Ufficiale1, nulla cambia sotto il profilo del regime assicurativo.
Detto regime assicurativo resta disciplinato dall'art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998, che recita testualmente:
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all'art. 1 siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
L'art. 3 del succitato Decreto rimane pienamente in vigore per le ipotesi di tirocinio oggetto della nuova norma.
Le tutele assicurative, infatti, sono garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, lett. m), Cost. e, dunque, le relative disposizioni non possono ritenersi abrogate.
Pertanto, in presenza dei requisiti che determinano un tirocinio formativo e di orientamento, il soggetto promotore deve corrispondere il premio assicurativo INAIL dovuto per i partecipanti al tirocinio.
Tale premio deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto ministeriale n.142/98, in base alla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita in vigore rapportato ai giomi di effettiva presenza ed al tasso corrispondente alla voce di tariffa 0611 nell'ambito della Gestione tariffaria2 in cui è inquadrato il soggetto promotore del tirocinio in quanto datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. n.38/2000, indipendentemente dalle effettive attività previste dai progetti formativi. (ciò, in quanto è la stessa normativa di riferimento ad indicare la voce tariffaria da applicare ai tirocini3).
Tenuto conto dell'aggiornamento tariffario intervenuto con decorrenza dal 1° gennaio 2000, il corretto riferimento per il caso in questione è, dunque, la sola voce 0611 delle diverse gestioni tariffarie (corrispondente alla voce 0720 della Tariffa '88, vigente al momento della emanazione del detto decreto ministeriale), che va applicata a tutti i soggetti direttamente impegnati nel progetto formativo e di orientamento, anche per 1'eventuale formazione svolta in ambito aziendale.
In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (artt. 127 e 190 del DPR 1124/65), conformemente alle vigenti disposizioni4.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Ing. Ester Rotoli
All.: c.d.t.
Note:
1- Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188.
2- Voce di tariffa 0611: Gestione Industria: tasso 9 per mille, Gestione Artigianato: 5 per mille, Gestione Terziario: 6 per mille, Gestione Altre Attività: 11 per mille.
3- Art. 3 del Decreto ministeriale n. 142/1998.
4- Art. 1-bis del DPR n. 156/1996 e successive modifiche ed integrazioni. Nota della Direzione Centrale Rischi del 22 giugno 1999 indirizzata alle Strutture Centrali e Territoriali avente ad oggetto "Tirocini formativi e di orientamento organizzati dalle istituzioni scolastiche".