INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 18 luglio 2012

Articolo 37, comma 11 bis, decreto-legge n. 223/2006. Differimento dei termini di versamento in scadenza nel mese di agosto.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

ALLE  STRUTTURE CENTRALI  E TERRITORIALI

Oggetto: Articolo 37, comma 11 bis, decreto-legge n. 223/2006.
Differimento dei termini di versamento in scadenza nel mese di agosto.

L'articolo 3-quater del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha introdotto, all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 11-bis secondo il quale "Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Pertanto, a partire dal 2012, è divenuto "strutturale" il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° ed il 20 agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli, di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell'Istituto in relazione al rapporto assicurativo.

   

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
Ing. Ester Rotoli

Ultimo aggiornamento: 13/12/2012


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