IL DIRETTORE GENERALE
Prot. INAIL 7127 del 17.12.2012
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Riscossione dei premi sospesi. Circolare INAIL 46/2012.
Con circolare n. 46/2012 sono state fornite prime istruzioni per la riscossione dei premi sospesi con la riduzione al 40 % prevista dall'articolo 33, comma 28, della legge n. 183/2011 nei limiti del regime "de minimis", di cui al regolamento (CE) n.1998/2006, previa presentazione della relativa dichiarazione entro il termine del 16 dicembre 20121.
A seguito di chiarimenti forniti all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è emerso che le disposizioni normative che prevedono agevolazioni, tra cui quelle contributive, assumono la natura di aiuto di Stato solo nella misura in cui esse riguardano le imprese, per l'individuazione delle quali occorre fare riferimento alla definizione comunitaria2. In particolare l'articolo 107 del TFUE fa rientrare nel campo di applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato unicamente gli incentivi i quali favoriscano "talune imprese o talune produzioni".
Con il messaggio n. 20691 del 14.12.2012 (all.1), l'INPS ha comunicato che gli incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale INPS a carico dei lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione, non rientrano nella nozione di aiuto di stato, in quanto si tratta di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di imprese, e pertanto non suscettibili di incidere sulla concorrenza.
Con il citato messaggio, è stato precisato che la riduzione contributiva operata sulla sola quota a carico del lavoratore, non costituendo aiuto di stato alle imprese, non è soggetta all'osservanza delle regole in materia di "de minimis" previste dai regolamenti comunitari di settore.
Di conseguenza, come già precisato dall'INPS, le imprese tenute alla presentazione della dichiarazione "de minimis" di cui all'allegato 1 della circolare n. 46/2012, non dovranno considerare, ai fini del calcolo dell'importo massimo degli aiuti di stato "de minimis" che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive operate per effetto dell'art. 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n.183 sulla sola quota di contributi INPS a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione.
Considerato quanto sopra, il termine per la presentazione della dichiarazione "de minimis" è differito dal 16 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013.
Ai fini della verifica della regolarità contributiva potranno quindi essere considerati regolari fino al 31 gennaio 2013 le imprese che stanno effettuando i pagamenti rateali dei premi con la riduzione al 40 per cento, alle quali come già indicato nella nota prot. 6165 del 30.10.2012 sarà rilasciato il DURC con l'annotazione "salvo l'esito della decisione della Commissione Europea".
Giuseppe Lucibello
Allegato 1: Messaggio INPS 20691
Note:
1- Nota prot. 6165 del 30.10.2012
2- Secondo la giurisprudenza comunitaria per impresa si intende qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.