INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 19 dicembre 2012

Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ripresa dei versamenti sospesi. Chiarimenti.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate

Prot. INAIL.60010.19/12/2012.0009108

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Ripresa dei versamenti sospesi. Chiarimenti.

Con la circolare n. 66/2012 e con la nota protocollo 8958 del 14.12.2012 sono state illustrate le modalità di ripresa dei versamenti dei premi sospesi in relazione al sisma di cui all'oggetto, precisando che gli interessati hanno facoltà di presentare istanza di rateazione ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989, nel caso in cui si trovino in situazione di temporanea obiettiva difficoltà ad effettuare il versamento in unica soluzione entro il 20 dicembre 2012.
Essendo pervenute richieste di chiarimenti sia sulla rateazione ordinaria che sulle modalità di versamento tramite F24, si forniscono ulteriori indicazioni, ancorché le questioni poste non rivestano carattere di novità e trovino soluzione nelle disposizioni operative già comunicate.

A. RATEAZIONE ORDINARIA DELLA TERZA E QUARTA RATA DELL'AUTOLIQUIDAZIONE 902012.

Come già precisato nella circolare n. 66/2012, possono essere rateizzati i premi relativi alla terza e quarta rata dell'autoliquidazione 902012, per la quale gli interessati avevano già comunicato la volontà di avvalersi della rateazione ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999 nella dichiarazione salari 2011 presentata entro il 16 marzo 2012.
Non deve ovviamente essere revocato il codice 70, che individua in GRA Web il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione annuale, posto che gli eventi sismici accaduti il 20 e il 29 maggio 2012 sono sopravvenuti alla manifestazione della volontà di versare l'autoliquidazione in quattro rate e che la sospensione dei versamenti con scadenza tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012 è stata disposta direttamente dalle leggi.
L'istanza di rateazione dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 2012, con versamento contestuale della rata provvisoria (importo del debito diviso il numero della rate). Gli interessi di rateazione decorreranno dal 21.12.2012.
In assenza di istanza di rateazione, ai premi non versati parzialmente o totalmente entro il 20 dicembre si applica la disciplina ordinaria in tema di sanzioni civili per tardato o omesso pagamento.

B. RATEAZIONE ORDINARIA DELLA TERZA E QUARTA RATA DELL'AUTOLIQUIDAZIONE 902012 E DI ALTRE SOMME DOVUTE

Nel caso in cui nel periodo di sospensione ricadano altri titoli/richieste oltre alla terza e quarta rata dell'autoliquidazione 902012, gli stessi sono inclusi nell'aggregata 999156, con la sola esclusione delle rate mensili riguardanti le rateazioni ordinarie in corso alla data del sisma.
Di conseguenza dovrà essere presentata istanza di rateazione ordinaria con riferimento a tutti i titoli e alle richieste incluse nella richiesta aggregata 999156.
Anche in questo caso l'istanza di rateazione dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 2012, con versamento contestuale della rata provvisoria e gli interessi di rateazione decorreranno dal 21.12.2012.
Come esposto al punto precedente, in assenza di istanza di rateazione, ai premi non versati parzialmente o totalmente entro il 20 dicembre si applica la disciplina ordinaria in tema di sanzioni civili per tardato o omesso pagamento.

C. RATEAZIONE ORDINARIA DEI PREMI SOSPESI IN PRESENZA DI ALTRE RATEAZIONI GIÀ CONCESSE ALLA DATA DEGLI EVENTI SISMICI

Con circolare n. 28/2012 è stato precisato, come per tutte le altre agevolazioni per calamità naturali, che la sospensione dei versamenti si applicava anche alle rate mensili nell'ambito delle rateazioni ordinarie già concesse e quindi in corso alla data del sisma, nonché ad ogni altro pagamento richiesto dall'Istituto, avente scadenza nel periodo di sospensione disposto dalle norme speciali emanate per gli eventi calamitosi in discorso.
Per quanto ovvio, si specifica che le rateazioni ordinarie sospese riprendono il loro corso al termine del periodo di sospensione e restano fermi gli interessi di rateazione già calcolati al momento della concessione.

D. COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 E ATTRIBUZIONE DEI PAGAMENTI RELATIVI AI PREMI SOSPESI INCLUSI NELLA RICHIESTA 999156

Per i premi non oggetto di precedenti rateazioni ordinarie aventi scadenza tra il 20 maggio e il 30 novembre 2012 è stata creata in GRA Web la richiesta aggregata 999156 e, come già indicato nella circolare n. 66/2012 e nella nota protocollo 8958 del 14.12.2012, gli interessati devono indicare il numero di riferimento "999156" nel modello F24.
Le rateazioni ordinarie concesse per i premi sospesi inclusi nell'aggregata stessa devono essere versate indicando nel modello F24 sempre lo stesso numero di riferimento "999156".
L'indicazione di detto riferimento consente la corretta attribuzione automatizzata dei pagamenti alla richiesta aggregata registrata nella scheda contabile dei codici ditta beneficiari della sospensione. Pertanto, le Sedi devono curare la massima informazione, soprattutto nei confronti degli intermediari di cui alla legge n. 12/1979, al fine di prevenire errori di compilazione, che si rifletterebbero negativamente sulle istruttorie per la verifica dei requisiti di regolarità contributiva, rendendole meno spedite.
Nel caso in cui l'utente indichi erroneamente un numero di riferimento diverso da 999156, ad esempio 902012, le procedure automatizzate di attribuzione degli incassi ai giusti titoli si comporteranno infatti come segue:

  1. Se il debito con il numero di riferimento indicato nel modello F24 risulta insoluto, il pagamento sarà automaticamente imputato a detto debito, anziché alla richiesta aggregata "999156".
    Nel caso in cui nel modello F24 sia stato indicato 902012 e non siano state in precedenza versate la prima e la seconda rata dell'autoliquidazione 902012, il versamento sarà dunque imputato a dette rate.
  2. Se il debito con il numero di riferimento indicato nel modello F24 diverso da 999156 risulta già pagato, il pagamento sarà attribuito automaticamente in eccedenza, con necessità per le Sedi di imputarlo all'aggregata 999156 con operazione manuale.

E. COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 PER LA RIPRESA DELLE RATEAZIONI ORDINARIE IN CORSO ALLA DATA DEL SISMA

Le rate mensili sospese relative a rateazioni ordinarie concesse prima del sisma non sono incluse nell'aggregata 999156, pertanto i versamenti devono essere effettuati indicando nel modello F24 i numeri di riferimento indicati in precedenza dalle Sedi al momento della concessione delle rateazioni stesse.

    

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE
F.to Ing. Ester Rotoli

Ultimo aggiornamento: 23/05/2013


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