La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V al d.lgs. 81/08.
Questo allegato riporta i requisiti di sicurezza che le attrezzature devono possedere qualora esista per l’attrezzatura un rischio corrispondente.
In quest’ottica l’allegato riporta tutta una serie di misure tecniche che riguardano genericamente le attrezzature di lavoro, prevedendo requisiti di sicurezza per i rischi correlati a:
- sistemi e dispositivi di comando,
- rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento di un’attrezzatura,
- emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.,
- elementi mobili e stabilità,
- illuminazione, temperature estreme e vibrazioni,
- incendio ed esplosione,
- manutenzione, riparazione, regolazione ecc.,
- le attrezzature a pressione,
- le attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all’immagazzinamento di carichi,
- le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose,
- le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone,
- determinate attrezzature di lavoro (mole abrasive macchine utensili per metalli, macchine utensili per legno e materiali affini, ecc).
Quest’obbligo, con relativa attestazione formale, ricade anche su chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE, che dovrà attestare che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria.