Sono considerate attrezzature a pressione le tubazioni, le valvole idrauliche e i recipienti soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar, ad esclusione delle attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I, secondo la direttiva PED (97/23/CE sostituita dalla 2014/68/UE), inserite in prodotti ricompresi nella direttiva macchine.
Tra le attrezzature a pressione si possono trovare:
- recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
- generatori di vapore d'acqua
- generatori di acqua surriscaldata
- tubazioni contenenti gas, vapori, liquidi
- generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW
- forni per le industrie chimiche e affini.
Per quel che riguarda la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza il riferimento legislativo per le attrezzature a pressione è rappresentato dalla direttiva PED, entrata in vigore in Italia a maggio del 2002.
Le attrezzature a pressione che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali enunciati nell'Allegato I alla direttiva e devono poi riportare la marcatura CE, seguita dal numero di notifica dell'organismo notificato. La PED riguarda solo l'immissione sul mercato comunitario delle attrezzature in pressione, mentre non dà indicazioni in merito ai requisiti relativi all'esercizio e manutenzione delle stesse, che sono definiti dai regolamenti nazionali.
Per quanto riguarda l’utilizzo i riferimenti regolamentari sono da rintracciare nel d.m. 329/04 e nel d.lgs. 81/08 e s.m.i.. Quest’ultimo si riferisce esclusivamente alle attrezzature/impianti a pressione che si configurano come attrezzature di lavoro, prescrivendo in capo al datore di lavoro tutti gli obblighi previsti dal titolo III Capo I “uso delle attrezzature di lavoro”, in particolare relativamente a:
- scelta delle attrezzature, affinché siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi;
- valutazione dei rischi legati all’ambiente di lavoro nel quale l’attrezzatura è inserita;
- controllo e manutenzione;
- verifica, ove prevista da disposizione legislative (nel caso specifico d.m. 329/04 e d.m. 11 aprile 2011).