Il rispetto dei RES (requisiti essenziali di sicurezza) stabiliti dalle direttive di prodotto emanate dalla Comunità europea dovrebbe garantire al datore di lavoro che acquista un prodotto marcato CE l’assenza di vizi palesi di sicurezza.
La marcatura CE però non solleva il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità nell’acquisto e nella messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro perché essa, pur essendo marcata CE, potrebbe essere affetta da difetti dovuti a erronea progettazione e costruzione della stessa.
Questi difetti possono essere evidenti e vengono definiti vizi palesi, intesi come carenze che possono essere rilevate nel corso della valutazione dei rischi da una persona che possieda una adeguata conoscenza delle leggi e normative di sicurezza, oppure che si manifestano durante l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. In questo caso il datore di lavoro deve tener conto dei vizi “palesi” nella valutazione dei rischi e adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori.
I difetti, però, possono non essere evidenti e in questo caso si definiscono vizi occulti: essi sono legati a carenze di progettazione e non sono facilmente riconoscibili perché la loro individuazione richiede un esame accurato dell’attrezzatura e conoscenze tecniche particolari da parte dell’esaminatore. Vizi occulti sono anche quelli che si manifestano in un momento successivo alla consegna.
È chiaro, però, che nel momento in cui tali difetti si palesano, non sono più occulti e quindi, di nuovo il datore di lavoro deve adeguare la macchina o adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee ad eliminare i rischi prima di rimettere a disposizione dei lavoratori l’attrezzatura di lavoro.
Il d.lgs. 81/08, art. 70, comma 4 indica i compiti dell’organo di vigilanza quando sia questi a rilevare il mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di un’attrezzatura di lavoro. In questo caso l’autorità interviene sia verso il datore di lavoro, attraverso la disciplina della prescrizione, imponendogli di adottare idonee misure di prevenzione e protezione, sia verso il fabbricante o il suo rappresentante, qualora, a seguito dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, sia confermata la non conformità dell’attrezzatura.
Vizi palesi e vizi occulti
Ultimo aggiornamento: 11/09/2019