Per alcune attività, a causa della loro natura, della modalità di svolgimento o altre circostanze, risulta difficoltosa la determinazione del premio nella forma ordinaria. In questi casi la legge prevede la possibilità di stabilire “premi speciali unitari”, calcolati utilizzando elementi diversi rispetto a quelli che determinano il premio ordinario, come ad esempio il numero delle persone coinvolte nella lavorazione, il numero delle macchine, la natura e la durata dell’attività.
I premi speciali sono determinati dall’Inail e approvati con decreto del Ministero del Lavoro.
Le categorie di assicurati per i quali sono previsti premi speciali, attualmente, sono:
- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
- facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
- persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
- pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro
- candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
- la sussistenza dell’obbligo assicurativo per la silicosi e l’asbestosi alla competente Direzione provinciale del lavoro
- i provvedimenti concernenti l’oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi alla sede dell’Inail territorialmente competente