INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Lavoro all'estero

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La tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria dei lavoratori assicurati in Italia è garantita anche quando la loro attività lavorativa si svolge all’estero. Ciò avviene attraverso i regolamenti dell’Unione Europea e le Convenzioni internazionali che l’Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari, o in assenza di queste, attraverso la normativa nazionale contenuta nella legge 398/1987.
 
Lavorare nell’Unione Europea
In quanto cittadino europeo, hai il diritto di lavorare per un datore di lavoro o come lavoratore autonomo in qualsiasi paese dell'UE senza bisogno di un permesso di lavoro.
 
Lavoratori frontalieri
Se lavori in un paese dell'UE (es. Austria) e risiedi in un altro paese e ci torni ogni giorno, o almeno una volta a settimana (es. Italia), vieni considerato un pendolare transfrontaliero in base alla normativa europea (o frontaliero)
Le prestazioni economiche ti saranno erogate dall’Istituzione del Paese dove lavori e sei assicurato.
Le prestazioni sanitarie e in natura possono essere erogate anche nel Paese dove risiedi.
 
Lavoratori marittimi
Se svolgi attività subordinata o autonoma svolta a bordo di una nave che batte bandiera di uno dei paesi UE sei destinatario della normativa di tale Paese. (ad esempio se la nave batte bandiera italiana sarai destinatario della legislazione italiana ai fini assicurativi e di tutela)
Se eserciti un’attività su una nave battente bandiera di un Paese della UE (es. Italia), ma sei retribuito per la tua attività da un’impresa con sede in un altro Paese membro (es. Grecia) diverso da quello della nave battente bandiera, sarai assicurato presso lo Stato ove ha sede l’impresa se in tale Stato hai la tua residenza.

Le Prestazioni
Le prestazioni economiche previste in caso di riconoscimento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale per i lavoratori assicurati all’Inail sono erogate dall’Istituto, quale istituzione competente (a meno che non siano stati sottoscritti accordi o convenzioni che disciplinano diversamente). Se, diversamente, sei assicurato in un altro Paese della UE dove svolgi la tua attività lavorativa, le prestazioni economiche erogate per infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono pagate di regola dall’istituzione competente del Paese in cui sei assicurato. Infatti, in caso di distacco in Italia da un altro Paese della UE, le prestazioni economiche saranno pagate dall’istituzione del Paese di provenienza 

  • Le prestazioni sanitarie e in natura, sono erogate:
    • dall’Inail in qualità di istituzione competente se sei assicurato presso questo ente; per cui, gli accertamenti medico legali e le prestazioni in natura (quali protesi, ausili ortopedici e altri dispositivi particolari) sono a carico dell'Istituto. Se invece sei in distacco o decidi di risiedere in un altro Paese della UE, le prestazioni sanitarie e in natura sono erogate dall’istituzione del Paese dove ti trovi o risiedi. In questo caso l’Inail (istituzione competente dove sei assicurato) provvederà a rimborsare i costi sostenuti all’istituzione che erogato le prestazioni.
    • dall’Inail in qualità di istituzione di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente del Paese della UE dove sei assicurato e dal quale ricevi le prestazioni economiche a titolo di infortunio sul lavoro o malattia professionale. In questo caso i costi sostenuti dall’Inail saranno rimborsati dall’istituzione competente del Paese da cui provieni.
Lavoratori in Italia assicurati in altro Paese della Unione Europea
I lavoratori che si trovano e soggiornano in Italia per motivi di lavoro e sono assicurati presso un altro Paese della Unione Europea,  o che risiedono in Italia ma ricevono prestazioni di natura economica per infortunio sul lavoro o malattia professionale dall’Istituzione competente di altro Paese della Unione Europea, ricevono le prestazioni sanitarie e in natura, cui hanno diritto, dietro presentazione del modulo PD DA1 o modulo SED DA002 redatto dall’Istituzione competente del Paese dell’Unione Europea di provenienza.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2023