Riassunto
L’Autore analizza due recenti eventi normativi in tema di infortunio in itinere su temi prima controversi in dottrina e nella giurisprudenza di merito. Il primo è costituito dalla sentenza della Corte di Cassazione 21 novembre 2011 n. 24485, la quale ha affermato che la tutela dell’ infortunio in itinere si applica anche agli allievi dei corsi di formazione, Dalla motivazione, basata sulla correlazione sistematica tra art. 2 ed art. 4 del t.u. 1124/1965, l’ Autore deduce che la tutela dell’ infortunio in itinere si applica a tutte le persone assicurate a norma dell’art. 4. Esamina in particolare la posizione dei detenuti autorizzati a svolgere attività lavorativa o formativa fuori della casa di detenzione. Il secondo è costituito dalla nota del Ministero del Lavoro la quale, recependo integralmente il parere dell’ Avvocatura generale dell’Inail, ha affermato che il percorso casa-lavoro, effettuato con bicicletta su pista ciclabile interamente protetta, è sottratto al rischio della circolazione veicolare e pertanto va parificato, quanto alla tutela dell’ infortunio in itinere, al percorso a piedi su marciapiede. In tal caso, la tutela spetta anche se l’uso della bicicletta non è necessitato. L’Autore conclude che la integrazione del diritto derivante da tali decisioni è armonico con il processo storico di formazione di tale ramo del diritto, costituito dalla legge, sollecitata dalle formazioni sociali, ed arricchito dal contributo della dottrina e della giurisprudenza.