INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro

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Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico

Valutazione del grado percentuale di invalidità permanente

USO DELLE TABELLE

Criteri generali
L’inabilità permanente è valutata con le modalità e i criteri di cui all’art.78 e alla tabella riportata alle pagg. 77-79 del Testo Unico n. 1124 del 1965 (allegato 1).
Si riporta di seguito il testo del citato art. 78:
“ Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella allegato 1 del T.U., l’attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata in ciascun caso.
L’abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplate nella tabella, il grado di riduzione dell’attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell’infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l’attitudine al lavoro.”
I criteri e le modalità di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente per l’infortunio in ambito domestico sono, quindi, diversi dal nuovo regime indennitario dei danni di origine lavorativa, introdotto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 “Danno biologico”, in vigore per gli infortuni e malattie professionali denunciate dal 25.07.2000.

E’ il caso di sottolineare che nella valutazione dei postumi, oltre alle menomazioni derivanti dall’infortunio in oggetto, vanno prese in esame le sole “inabilità preesistenti concorrenti” derivanti da fatti lavorativi od extra-lavorativi da valutare con “formula Gabrielli” (vedi successive pagg. 16-17)
La tabella riprodotta nell’allegato 1 è, inoltre, da integrare, per la valutazione delle limitazioni funzionali all’apparato locomotore e più specificatamente a quelle delle articolazioni del gomito e del ginocchio, con le allegate tabelle 2 e 3.

Per il danno visivo occorre fare riferimento alla “Tabella di valutazione delle menomazioni della acutezza visiva” (allegato 4). Bisogna tener presente che nella valutazione occorre, anzitutto, individuare se l’occhio menomato dall’infortunio ha una acutezza visiva superiore o inferiore all’occhio controlaterale e pertanto, debba essere valutato quale occhio migliore o peggiore.

Per quanto riguarda, infine, il danno uditivo va applicata la tabella (all. 5), riportata nella circ. Inail n.22/94, elaborata in accordo con le Parti Sociali.
Pertanto eseguito un esame audiometrico, rilevate le perdite in dB alle diverse frequenze considerate in Tabella ed applicando la relativa formula, si calcola
il danno uditivo.

Domanda di erogazione della rendita (.pdf 130K)