PUBBLICAZIONI E RIVISTE - PUBBLICAZIONI7. RENDITA AI SUPERSTITINATURA DELLA PRESTAZIONE
Economica. La rendita non è soggetta a tassazione IRPEF.
CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA
PRESTAZIONE
La morte del lavoratore è causata dall’infortunio o
dalla malattia professionale.
CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
• Coniuge.
• Figli legittimi, naturali o riconosciuti o
riconoscibili, adottivi.
In mancanza di coniuge e figli:
• Genitori naturali o adottivi.
• Fratelli e sorelle.
REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
• Coniuge.
• Figli:
- Fino al 18° anno di età, nessun requisito;
- Fino al 21° anno, frequenza di scuola media superiore,
vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito;
- Fino al 26° anno di età, frequenza di corso normale di
laurea, vivenza a carico ed assenza di lavoro retribuito.
• Figli maggiorenni totalmente inabili.
• Ascendenti
- con vivenza a carico.
• Fratelli e sorelle
- con vivenza a carico e conviventi.
DECORRENZA
Dal giorno successivo alla morte del lavoratore.
DURATA
• Coniuge: fino alla morte o a nuovo matrimonio.
• Figli:
- Fino al 18° anno di età per tutti i figli;
- Fino al 21° anno di età per studenti di scuola media
superiore o professionale;
- Per la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il
26° anno di età per gli studenti universitari.
In mancanza di coniuge e figli:
• Genitori naturali o adottivi: fino alla morte.
• Fratelli e sorelle: negli stessi termini validi per i
figli.
CALCOLO DELLA RENDITA
In rapporto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto,
la rendita viene così calcolata:
• 50% al coniuge.
• 20% a ciascun figlio.
• 40% ai figli orfani di entrambi i genitori.
In mancanza di coniuge e figli:
20% ai genitori naturali e adottivi;
20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
La somma totale delle rendite che spettano ai superstiti non
può superare la retribuzione presa a base per il calcolo
della rendita. In caso contrario le rendite vengono
proporzionalmente adeguate.
L’importo della retribuzione da considerare per il
calcolo deve comunque essere compreso entro i limiti minimo e
massimo stabiliti per legge.
Con l’emanazione del Decreto Legislativo 23 febbraio
2000 n. 38, art. 11 comma 1, l’assegno viene rivalutato
annualmente, a decorrere dal 1° luglio
di ciascun anno, con apposito Decreto del Ministero del
Lavoro, di concerto con quelli del Tesoro e della Sanità,
sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo.
COME SI OTTIENE LA RENDITA
In caso di infortunio mortale provvede direttamente
l’INAIL su denuncia del datore di lavoro.
SE IL DATORE DI LAVORO NON PRESENTA LA DENUNCIA,
l’INAIL provvede su richiesta dei superstiti del
lavoratore deceduto, a presentazione della documentazione
sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.
In caso di decesso del titolare di rendita diretta,
l’INAIL provvede su richiesta dei superstiti del
lavoratore deceduto, a presentazione della documentazione
sanitaria da cui è possibile rilevare la causa della morte.
L’INAIL è comunque tenuto a comunicare ai superstiti la
possibilità di presentare la richiesta di rendita. Dalla data
di ricevimento della comunicazione
dell’INAIL, i superstiti hanno 90 giorni di tempo per
poter presentare la richiesta stessa.
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