SOGGETTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL PREMIO
- Reddito complessivo lordo ai fini IRPEF -
Nel reddito complessivo lordo ai fini IRPEF del soggetto assicurabile e del suo nucleo familiare devono essere compresi tutti i redditi posseduti ed in particolare:
- redditi di lavoro ed assimilati desumibili dal CUD relativo all’anno precedente:
retribuzioni, compensi per collaborazioni coordinate e continuative, pensioni (escluse quelle di guerra e comprese le pensioni privilegiate ordinarie); - redditi dei fabbricati, compresa l’abitazione principale (c.d. “prima casa”), anche se la relativa rendita catastale viene poi dedotta totalmente dal reddito lordo;
- altri redditi (di terreni, di lavoro autonomo, di capitale, d’impresa e diversi) percepiti nell’anno precedente dal soggetto assicurabile, dal coniuge e dagli altri membri del nucleo familiare, conviventi, anche se non fiscalmente a carico. Il soggetto che possiede redditi scaturenti da attività che comportino l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale non è soggetto all’obbligo di assicurazione;
- in caso di assicurato separato o divorziato, l’assegno periodico al coniuge, soltanto per la quota stabilita dal giudice relativamente al mantenimento del coniuge stesso, con esclusione, quindi, di quella relativa al mantenimento dei figli; inoltre, la casa ex residenza coniugale, nel caso in cui il soggetto all’obbligo assicurativo divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sia assegnatario dell’abitazione con provvedimento del Tribunale;
- indennità per inabilità temporanea assoluta erogata dall’INAIL;
- integrazione della rendita diretta erogata dall’INAIL.
Non concorrono alla formazione del reddito complessivo lordo imponibile ai fini dell’IRPEF, tra l’altro:
- rendita diretta erogata dall’INAIL per inabilità permanente per eventi antecedenti al 25 luglio 2000;
- rendita ai superstiti erogata dall’INAIL;
- rendita di “passaggio” per silicosi ed asbestosi erogata dall’INAIL;
- assegno erogato dall’INAIL per assistenza personale continuativa;
- assegno di incollocabilità erogato dall’INAIL;
- speciale assegno continuativo mensile erogato dall’INAIL;
- erogazione integrativa INAIL di fine anno;
- rendita diretta erogata dall’INAIL a seguito di infortunio domestico;
- indennizzi in capitale o in rendita diretta erogati dall’INAIL per invalidità permanente per eventi successivi al 25 luglio 2000;
- redditi soggetti a tassazione separata (TFR, competenze arretrate, ecc.);
- pensioni di guerra, elargizioni a vittime di terrorismo e criminalità;
- indennità di accompagno agli invalidi civili totali e ai ciechi civili assoluti;
- pensione di invalidità civile;
- assegni ricevuti dal coniuge per il mantenimento dei figli;
- redditi soggetti a ritenuta definitiva (ossia a titolo di imposta), come gli interessi sui depositi bancari;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva, come gli utili da quote di fondi comuni di investimento;
- assegni familiari e assimilati;
- la maggiorazione sociale delle pensioni.

