INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul Lavoro

La sicurezza dei lavoratori è competitività per le imprese


Fondo gravi infortuni

FONDO DI SOSTEGNO PER I FAMILIARI DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1187).
Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009).
Decreto Ministeriale del 2 marzo 2009 (G.U. n. 106 del 9 maggio 2009).
Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2010 (G.U. n. 101 del 3 maggio 2010)

Il Fondo è istituito (Finanziaria 2007) presso il Ministero del lavoro delle politiche sociali con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non ai sensi del T.U. n.1124/65, vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 novembre 2008, sostituendo il precedente decreto del 2 luglio 2007, ne ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso, oggetto di successiva circolare congiunta (Ministero del lavoro, INAIL e IPSEMA) n. 5/2009.

I compiti di erogazione delle prestazioni del Fondo sono stati attribuiti (Testo Unico Sicurezza) all'INAIL e all'Ipsema, ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro; le prestazioni del Fondo sono erogate esclusivamente per infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.

Il decreto del 19 novembre 2008, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni del Fondo ai soli familiari dei lavoratori deceduti per infortuni sul lavoro.

  

SOGGETTI BENEFICIARI

I superstiti aventi diritto ai benefici citati sono quelli indicati dall'art. 85 del T.U.:

  • coniuge
  • figli legittimi, naturali o riconosciuti o riconoscibili, adottivi,
    fino al 18° anno di età, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale, fino al 26° anno di età se studenti universitari, finché dura l'inabilità nel caso di maggiorenni inabili
    in mancanza di coniuge e figli:
  • genitori naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
  • fratelli e sorelle se a carico e conviventi con il lavoratore deceduto.

BENEFICI

Il decreto prevede due tipologie di benefici.

  • Una prestazione una tantum a carico del Fondo il cui importo: è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente.
      
    L'importo fissato per nucleo è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.
      
    Il decreto del 19 novembre 2008 ha previsto, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, i seguenti importi:
      
    N. superstitiImporto per nucleo superstiti (euro)
    1 1.500
    2 1.900
    3 2.200
    Più di 3 2.500

Il successivo decreto del 2 marzo 2009 ha fissato, per gli eventi occorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, i seguenti importi:

N. superstitiImporto per nucleo superstiti (euro)
1 3.000
2 3.800
3 4.400
Più di 3 5.000

 Il decreto del 22 gennaio 2010 ha fissato gli importi per gli eventi occorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010:

N. superstitiImporto per nucleo superstiti (euro)
1 5.000
2 7.500
3 10.000
Più di 3 15.000
   

   
I soggetti beneficiari della prestazione una tantum sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (ad esempio: i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, etc.). Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (L. n.493/99).

  • Un'anticipazione della rendita ai superstiti pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.
      
    Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del T.U. n. 1124/65 e della L. n.493/99 ed è corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 85 T.U. ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.

I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.

  

EVENTI TUTELATI

Gli eventi tutelati sono gli infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Pertanto, sono esclusi sia le malattie professionali sia gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data.

  

MODALITÀ DI ACCESSO

La prestazione una tantum è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata A/R, di specifica istanza che deve:

  • essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari e compilata secondo la prevista modulistica;
  • contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento;
  • includere la delega quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

L'istanza deve pervenire alla sede territoriale, individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto, dell'INAIL o dell'IPSEMA (per il settore marittimo e aereo) in relazione ai rispettivi ambiti di competenza sia per i soggetti assicurati che per quelli non assicurati.

Il modulo per l'istanza, allegato al decreto, sostituisce quello in precedenza pubblicato sulla G.U. n.270 del 21.11.2007, rispetto al quale risulta più esaustivo e completo ai fini dell'istruttoria. Pertanto, le istanze già trasmesse sulla precedente modulistica dovranno essere integrate, da parte degli aventi diritto, con tutte le informazioni e le deleghe previste dall'attuale modulo.

Gli interessati possono curare i propri rapporti con l'INAIL anche tramite gli Enti di patrocinio che prestano assistenza gratuita in materia assicurativa e previdenziale.

Con riferimento a lavoratori deceduti soggetti alla tutela assicurativa INAIL, per i quali è già stata costituita la rendita ai superstiti, nel caso in cui non pervenga l'istanza nei termini stabiliti, sarà cura dell'Istituto attivarsi al fine della presentazione della stessa da parte degli aventi diritto.

 

ACCERTAMENTO SOMMARIO E ISPEZIONE CONGIUNTA

L'erogazione di entrambi i benefici, da parte dell'INAIL, è subordinata all'esito di un accertamento sommario, volto ad accertare che l'evento sia riconducibile a finalità lavorative ed effettuato con apposita ispezione congiunta dal Servizio ispettivo dell'Istituto e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro - Servizi ispezione del lavoro o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Successivamente, se all'esito delle procedure ordinarie si accerti la non riconducibilità dell'evento a infortunio sul lavoro, si provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

  

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I benefici sono erogati entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro.

La prestazione una tantum è corrisposta a colui che ha presentato l'istanza.

Per l'anticipazione della rendita il pagamento avviene secondo le modalità ordinarie della rendita ai superstiti, salvo diversa richiesta da parte degli stessi che, in tal caso, dovranno trasmettere apposita delega.

Ai fini del pagamento della prestazione una tantum l'attuale modulo prevede la possibilità di scelta tra diverse forme di pagamento: assegno circolare, pagamento localizzato presso sportello bancario o postale e accredito su c/c bancario o postale. Ad oggi, l'Istituto non può effettuare il pagamento della prestazione una tantum "localizzato presso sportello bancario o postale", pertanto, sul modulo allegato tale forma di pagamento risulta "barrata".

Per l'anticipazione della rendita ai superstiti il pagamento avviene secondo le modalità ordinarie, salvo diversa richiesta da parte dei beneficiari, che in tal caso, dovranno trasmettere apposita delega.

CONTENZIOSO

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione una tantum non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'INAIL e dell'IPSEMA per le istanze di rispettiva competenza.

    

Aggiornamento al: 17 maggio 2010