BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
I benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto hanno la loro fonte normativa originaria nella legge n. 257 del 1992.
La norma, nel dettare disposizioni per la cessazione dell’impiego dell’amianto, prevedeva alcune misure di sostegno per un delimitato numero di lavoratori, occupati in imprese impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione a seguito del divieto di utilizzare l’amianto.
Il principale beneficio consisteva:
- per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l’esposizione a tale sostanza (art. 13, comma 7);
- per gli altri lavoratori, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all’amianto di lavoro, se superiori ai 10 anni, soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL (art. 13, comma 8).
Successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all’amianto e soggetti all’assicurazione INAIL.
La certificazione dei periodi di esposizione è stata demandata all’INAIL; l’accertamento dell’esposizione all’amianto viene svolto dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione Regionali (Con.T.A.R.P.) dell’INAIL.
Con riferimento ad alcune specifiche realtà aziendali, negli anni 2000-2001 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha emesso atti di indirizzo nei quali sono contenuti gli elementi utili alla certificazione della esposizione all’amianto.
Ulteriori interventi normativi (art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003; art. 3, comma 132, della legge n. 350/2003; Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004) hanno esteso i benefici previdenziali anche a lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In questo caso il coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi è pari all’1,25 ed è utile solo ai fini dell’importo della pensione e non ai fini del raggiungimento della anzianità pensionabile.
L’INAIL ha impartito istruzioni operative alle Unità territoriali per il rilascio delle certificazioni con circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.
Per la concessione dei benefici previdenziali di competenza, l’INPDAP e l’INPS hanno emanato rispettivamente le circolari n. 11 del 7 aprile 2005 e n. 58 del 15 aprile 2005.
L’art. 1, comma 567, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha disposto il passaggio di competenza all’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo relativamente al rilascio delle certificazioni di esposizione per i lavoratori marittimi assicurati presso l’IPSEMA stesso.
La legge 24 dicembre 2007 n. 247, art. 1, commi 20, 21 e 22, ha previsto la certificazione da parte dell'INAIL, "ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (art. 1, comma 20).
Tale diritto spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008 (comma 21).
Con decreto ministeriale 12 marzo 2008 (G.U. 12 maggio 2008) è stata disposta la possibilità di riesame delle domande di esposizione all'amianto per coloro che:
a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.
I lavoratori interessati possono presentare istanza di riesame all'INAIL entro e non oltre l'11 maggio 2009 (nei 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto), utilizzando il modulo appositamente predisposto.
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