SEZIONE B - PREVENZIONE E PROTEZIONE
La sezione "B - prevenzione e protezione" è composta da 11 interventi che riguardano essenzialmente l'organizzazione dell'azienda nei riguardi delle misure di prevenzione e protezione:
- La partecipazione attiva del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) alla valutazione dei rischi e all'elaborazione del relativo documento (comprovabile ad es. da verbali, lettere o altri elementi documentali firmati dal RLS/RLST).
- Il coinvolgimento dei lavoratori alle fasi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi.
- La redazione da parte delle aziende fino a 10 dipendenti del DVR e del piano d'emergenza
- La riunione periodica per aziende fino a 15 dipendenti.
- La prova e la simulazione delle emergenze e del pronto soccorso con una frequenza maggiore di quella annuale.
- Il coinvolgimento del personale e dell'RLS nel caso della modifica di impianti o del lay-out aziendale
- L'implementazione di un sistema di gestione ambientale
- L'analisi e la raccolta da parte del DL delle informazioni sugli incidenti
- Implementazione di un SPP interno, ovviamente ad esclusione di quelle in cui ciò è previsto.
- Implementazione di un sistema di controllo che consenta periodicamente una revisione completa dei livelli di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.
- L'adozione di buone pratiche per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro
SEZIONE C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI
La sezione "C - attrezzature, macchine e impianti" è composta da 5 interventi che si riferiscono alla gestione "in sicurezza" di questa particolare fonte di rischio:
- La sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina od impianto la cui usura o malfunzionamento può dar luogo ad incidenti.
- L'effettuazione di prove, controlli e manutenzione con cadenza superiore a quella prevista dalla normativa vigente, sulla rete antincendio e sulle relative apparecchiature fisse e mobili.
- La raccolta e analisi sistematica, da parte del DL, delle informazioni sugli incidenti avvenuti sulle macchine, gli impianti e le singole attrezzature.
- L'adozione di un piano di monitoraggio, attraverso impianti automatizzati e/o contratti affidati a ditte specializzate, dell'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, ovviamente oltre a quanto previsto dalla normativa vigente.
- La stipula di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione programmata di attrezzature, macchine o impianti.
SEZIONE D - SORVEGLIANZA SANITARIA
La sezione "D - sorveglianza sanitaria" è composta da 3 interventi, in cui si richiede:
- Il sopralluogo da parte del medico competente degli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e redazione di apposito verbale.
- La compilazione da parte del medico competente della cartella sanitaria del lavoratore reperendo informazioni anamnestiche dal medico di famiglia in merito alle patologie in atto o pregresse, alle invalidità, alle terapie in corso.
- L'acquisizione del medico competente di dati epidemiologici del territorio e del comparto specifico in cui opera l'azienda.
SEZIONE E - FORMAZIONE
Si ricorda che dei tre interventi previsti fra le sezioni B-I almeno uno deve riguardare la sezione "E - formazione" vista l'importanza che il legislatore pone nei confronti di questo tema; è costituita da 8 possibili interventi, in cui si richiede:
- Una corretta e costante formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti attraverso l'attuazione di una procedura, che comprenda il periodico rilevamento delle necessità formative.
- La verifica regolare del grado di apprendimento raggiunto da ciascun lavoratore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dopo ogni evento formativo.
- L'adozione di una metodologia per la verifica nel tempo dell'efficacia della formazione.
- L'organizzazione di momenti formativi per comparto produttivo, che garantiscano la divulgazione dei dati e delle casistiche degli infortuni e delle malattie professionali nello specifico comparto.
- Che la formazione dei lavoratori stranieri sia integrata da corsi di lingua italiana.
- La formazione/addestramento, con verifica di apprendimento, di tutti i dipendenti e/o di quelli di ditte terze che accedono in ambienti confinati dove è possibile la presenza di atmosfere pericolose.
- Che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi abbia seguito corsi di formazione in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, oltre a quelli previsti dalla legge, specifici del proprio settore produttivo.
- Che il datore di lavoro (ad esclusione di coloro che svolgono i compiti del SPP) e/o dirigenti e management aziendale abbia frequentato nell'anno un corso di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
SEZIONE F - STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
La sezione "F - stabilimenti a rischio di incidente rilevante" è una delle sezioni che si riferisce ad uno specifico comparto, nel caso specifico alle aziende di cui al D.lgs 334/99 ed s.m.i.; è composta da 2 interventi, in cui si richiede:
- Se esiste una specifica collaborazione con le autorità preposte tale da poter gestire ogni situazione di emergenza a seguito di incidente che coinvolga aree esterne allo stabilimento.
- Se il rapporto di sicurezza (per le aziende di cui all'art.8 D.Lgs 334/99) viene rivisto più volte nell'arco di un quinquennio.
SEZIONE G - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
La sezione "G - cantieri temporanei o mobili" è dedicata ad uno dei comparti produttivi caratterizzati da elevati indici infortunistici ed è composta da 7 interventi, in cui si richiede:
- Se esiste personale specificamente preposto all'osservanza delle misure di sicurezza del cantiere oltre a quella prevista dalla normativa vigente.
- Se l'impresa titolare del cantiere è in possesso di procedure di controllo sulla corretta realizzazione degli impianti, dei ponteggi e sulla periodica e pianificata manutenzione delle macchine ed attrezzature.
- Se l'impresa ha esteso a tutti i lavoratori la formazione in materia di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi.
- Se l'impresa adotta una procedura che informi i lavoratori sul comportamento da adottare sui ponteggi.
- Se esistono procedure per verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Se esistono procedure per rilevare la congruità fra quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento con quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza.
- Se esistono procedure per verificare l'attuazione di quanto previsto dal Piano Operativo di Sicurezza.
SEZIONE H - ATTIVITÀ DI TRASPORTO
La sezione "H - attività di trasporto" è dedicata ad una tipologia di lavoro assolutamente peculiare caratterizzata, come nel caso dei cantieri, da elevatissimi indici infortunistici; è composta da 5 interventi, in cui si richiede:
- Che il personale addetto all'autotrasporto abbia effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura.
- Se l'azienda ha installato cronotachigrafi anche sui mezzi di trasporto per i quali tale dispositivo non è obbligatorio.
- Se esiste una procedura verificabile che garantisce la presenza del doppio autista nel caso di trasporti con tempi di percorrenza superiori a 9 ore giornaliere.
- Se la manutenzione programmata viene effettuata, per almeno la metà del parco veicoli, a cadenza più frequente delle revisioni obbligatorie, presso officine, interne o esterne all'impresa stessa, autorizzate ai sensi della L.122/1992.
- Se l'azienda ha adottato sui propri mezzi una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79:2009.
SEZIONE I- ALTRO
La sezione altro è costituita da tre campi liberi dove in ciascuno di essi l'azienda può descrivere il tipo di intervento migliorativo effettuato, non previsto nelle altre sezioni del modello. L'intervento dettagliatamente descritto e documentato sarà valutato dalla CONTARP dell'INAIL per l'approvazione ai fini dell'erogazione del beneficio.

