Informativa lavoro occasionale accessorio
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Riforma Biagi.
La sua finalità è di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale e favorendo, nel contempo, l'occupazione di alcune fasce di lavoratori considerati marginali e, quindi, a rischio di esclusione sociale.
Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono la retribuzione e la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'INAIL.
Dopo una fase sperimentale effettuata a Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati) ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole.
Le successive disposizioni intervenute in materia hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori, dei committenti e le aree di attività nelle quali si applica il lavoro occasionale accessorio.
Si illustrano, di seguito, caratteristiche, finalità, normativa e modalità di gestione dei buoni lavoro.
Prestatori
Committenti
Attività
Tabella committenti, prestatori, attività e modalità
Quadro di riferimento
Limiti economici (prestatore e committente)
Comunicazione preventiva all'INAIL
Sistema dei buoni lavoro
Acquisto e riscossione buoni lavoro
Prestatori
I prestatori che possono svolgere attività di lavoro occasionale accessorio sono:
- pensionati;
- studenti nei periodi di vacanza ossia "giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Per "periodi di vacanza" si intendono:
a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) per "vacanze pasquali" il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo;
c) per "vacanze estive" i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno; - percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anni 2009-2010-2011) ossia cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e lavoratori in mobilità;
- lavoratori in part-time (anno 2010 e 2011): i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura occasionale nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;
- altre categorie di prestatori inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori dipendenti pubblici e privati e casalinghe, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma;
- prestatori extracomunitari: possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazione". Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.
Committenti
I committenti che possono utilizzare prestazioni di lavoro occasionale accessorio sono:
- famiglie;
- enti senza fini di lucro;
- soggetti non imprenditori;
- imprese familiari;
- imprenditori agricoli;
- imprenditori operanti in tutti i settori;
- committenti pubblici (in caso di prestazioni per manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, rese direttamente dal prestatore senza il tramite di intermediari, il beneficiario può essere anche un committente pubblico);
- Enti locali che possono utilizzare i voucher anche per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti.
Attività
Le prestazioni di lavoro accessorio trovano applicazione nei seguenti ambiti:
- lavori domestici;
- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- insegnamento privato supplementare;
- manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà;
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, Scuole e Università, il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o ad un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività);
- attività agricole rese a favore di:
- imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e) e, per gli anni 2010 e 2011, soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori in part-time;
- imprenditori con volume d'affari non superiore a 7.000 euro, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali;
- impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice Civile, nell'ambito di tutti i settori produttivi,
- consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- attività svolte nei maneggi e nelle scuderie;
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, da parte dei pensionati;
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, in via sperimentale per gli anni 2009-2010 e 2011, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, c. 10 della Legge n. 2/2009;
- qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali, per i lavoratori in part-time (anni 2010 e 2011), con esclusione della possibilità di utilizzare i voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Tabella prestatori, committenti, attività e modalità
|
ATTIVITA' |
PRESTATORI |
COMMITTENTI |
|---|---|---|
|
Lavori domestici |
Tutti |
Privati |
|
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione edifici, strade, parchi, monumenti |
Tutti |
Privati |
|
Insegnamento privato supplementare |
Tutti |
Privati |
|
Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà |
Tutti |
Privati |
|
Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi |
|
Privati |
|
Attività agricole di carattere stagionale- es. vendemmia, raccolta delle olive |
|
Datori di lavoro agricoli |
|
Attività agricole di qualunque tipo |
Tutti |
Produttori agricoli aventi un volume d'affari annuo non superiore a 7.000 Euro |
|
Prestazioni rese nell'ambito di tutti i settori produttivi per attività specifiche |
Tutti |
imprese familiari (limite di 10.000 Euro) |
|
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica |
Tutti |
Privati |
|
Attività svolte nei maneggi e nelle scuderie |
Tutti |
Privati |
|
MODALITA' COMUNICAZIONE PREVENTIVA |
PUNTO CLIENTE (sito www.inail.it/Sezione Punto cliente) |
|---|---|
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PROCEDURE ACQUISTO |
PROCEDURA CARTACEA |
Quadro di riferimento
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state introdotte dall'art.4, co.1, lett.d) della L. n.30/03 (c.d. Legge Biagi) e disciplinate dal Decreto Legislativo n. 276/03 (artt.70-73) e successive modifiche ed integrazioni.
Si elencano i principali riferimenti normativi in materia:
D.P.C.M. 24 marzo 2011
Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, art. 1
Art. 70 del D.Lgs. n. 276/03 modificato dalla Legge n. 191 del 23 dicembre 2009
Legge n. 33 del 9 aprile 2009, art. 7-ter, c. 12;
Artt. 70-73 del D.Lgs. n. 276/03 modificati dalla Legge n. 133/08
Decreto Ministero del Lavoro e P.S. del 12 marzo 2008
Legge n. 80 del 14 maggio 2005
Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, artt. 70-73
Legge n. 30 del 14 febbraio 2003, art. 4.
Istruzioni INAIL
Istruzioni INAIL del 15 novembre 2010
Istruzioni INAIL del 10 novembre 2010
Istruzioni INAIL del 4 novembre 2010
Istruzioni INAIL del 9 settembre 2010
Istruzioni INAIL del 5 febbraio 2010
Istruzioni INAIL del 22 settembre 2009
Istruzioni INAIL del 7 settembre 2009
Istruzioni INAIL del 10 luglio 2009
Istruzioni INAIL del 4 dicembre 2008
Istruzioni INAIL del 4 novembre 2008
Istruzioni INAIL del 4 agosto 2008
Circolari e messaggi INPS
Messaggio INPS n. 3598 dell'11 febbraio 2011
Circolare INPS n. 157 del 7 dicembre 2010
Circolare INPS n. 130 del 4 ottobre 2010
Circolare INPS n. 91 del 9 luglio 2010
Messaggio INPS n. 9999 del 13 aprile 2010
Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010
Circolare INPS n. 88 del 9 luglio 2009
Circolare INPS n. 76 del 26 maggio 2009
Circolare INPS n. 44 del 24 marzo 2009
Circolare INPS n. 104 del 1° dicembre 2008
Circolare INPS n. 94 del 27 ottobre 2008
Messaggio INPS n. 17846 del 17 settembre 2008
Messaggio INPS n. 17846 del 6 agosto 2008
Circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008
Interpelli
In materia di utilizzo del lavoro occasionale accessorio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nel sito http://www.lavoro.gov.it. diverse risposte a quesiti di ordine generale vertenti sulle normative di competenza, interpretando le norme con l'intento di agevolare al massimo l'applicazione del sistema dei "voucher" nell'ambito delle fattispecie individuate dal legislatore (diritto di interpello, art. 9, D.Lgs. n. 124/2004).
Limiti economici (prestatori e committente)
Limiti economici per il prestatore
Il prestatore può svolgere attività di lavoro occasionale accessorio anche con più committenti, purché non sia superato il limite massimo di 5.000 euro nette di compensi nel corso di ciascun anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre) da parte di ciascun singolo committente.
Nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito (cassintegrati, lavoratori in mobilità, titolari di disoccupazione ordinaria e di disoccupazione speciale per l'edilizia), il limite economico dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni occasionali accessorie è di 3.000 euro netti per anno solare.
Limiti economici per il committente
Se si tratta di impresa familiare, le prestazioni di lavoro occasionale accessorio non debbono superare il limite economico dei 10.000 euro nette per anno fiscale.
Comunicazione preventiva all'INAIL
Il committente è tenuto ad effettuare, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, la comunicazione preventiva all'INAIL, tramite:
- Contact Center Inps/Inail
- Fax gratuito Inail n. 800.657657 reperibile nel sito www.inail.it/Assicurazione/modulistica/modelli in download/lavoro occasionale
- Sito www.inail.it/Sezione Puntocliente,
indicando:- I propri dati anagrafici, la tipologia (di committente) ed il codice fiscale
- I dati anagrafici ed il codice fiscale del prestatore
- Il luogo e le date presunte di inizio e fine della prestazione
- La tipologia dell'attività (codice lavorazione).
La mancata comunicazione preventiva di tali dati comporta l'applicazione della maxi-sanzione di cui all'art. 4 comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).
Eventuali variazioni sopravvenute del periodo di inizio e fine della prestazione dovranno essere comunicate all'INAIL con le stesse modalità.
Per variazione sopravvenuta relativa al periodo di inizio e fine della prestazione si intende la cessazione anticipata della prestazione rispetto alla data originariamente indicata oppure l'inizio della prestazione in data successiva rispetto a quanto inizialmente comunicato.
Canali di Comunicazione Preventiva
L'accesso ai Servizi online è disponibile, per gli utenti registrati, nella sezione Punto Cliente- Denunce- "DNA Lavoro Accessorio".
Il committente di prestazioni occasionali di tipo accessorio, non presente nella Banca dati INAIL, per accedere al servizio deve effettuare la registrazione sul sito Inail come di seguito specificato:
- collegarsi al sito Internet dell'INAIL
- selezionare Registrazione
- accedere alla sezione Registrazione utente generico
- compilare con i suoi dati la maschera "Registrazione utente generico" specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su "SALVA".
L'utente che si è registrato riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera "Registrazione utente generico" un messaggio con l'indicazione di una password.
Con il proprio codice fiscale e la password, l'utente entrerà sul sito www.inail.it in "Punto Cliente", dove selezionerà la funzione "Ditte non INAIL" - "Anagrafica" (Nuova ditta) e compilerà una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta.
A questo punto, verrà attribuito alla Ditta il numero di "Codice Cliente" ed un pin (4 cifre).
Una volta effettuate le operazioni di registrazione con il conseguente possesso di un Codice Cliente, si potrà selezionare l'applicazione "dna lavoro accessorio" e procedere alla comunicazione "DNA Lavoro Accessorio."
Sistema dei buoni lavoro
La caratteristica principale di questo rapporto di lavoro è rappresentata dalla forma di pagamento della prestazione che va effettuata consegnando al lavoratore esclusivamente un buono lavoro (c.d. voucher) il cui valore nominale è pari a 10 euro, nel quale sono compresi la contribuzione previdenziale in favore dell'INPS (13%), quella assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL (7%) nonché il compenso al concessionario per la gestione del servizio (5%).
Sono disponibili un buono del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il valore netto della prestazione in favore del prestatore ossia il corrispettivo netto della prestazione a fronte di un voucher da 10 Euro nominali è, quindi, pari a 7,50 euro.
Il valore netto del buono da 50 euro in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
A seguito di una convenzione fra l'INPS e la Federazione Italiana Tabaccai, i buoni si possono acquistare e riscuotere anche nelle tabaccherie che aderiscono all'iniziativa nell'ambito del territorio nazionale.
Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari di cui all'art.70, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 276/03 - per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del voucher comprende la contribuzione previdenziale a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) dell'INPS (pari al 33%), quella a favore dell'INAIL (4%) e una quota a favore del concessionario per la gestione del servizio (5%).
Quindi, in tal caso, il valore netto del voucher da 10 Euro nominali, ossia il compenso netto della prestazione a favore del prestatore, è pari a 5,80 Euro.
Il compenso del lavoratore è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato.
Acquisto e riscossione buoni lavoro
A) Acquisto buoni lavoro
L'acquisto dei buoni-lavoro avviene mediante:
1. Procedura di acquisto presso le tabaccherie autorizzate/Punto PEA.
2. Procedura cartacea
3. Procedura telematica
4. Distribuzione voucher banche popolari.
Su tali punti, si rinvia alle informazioni presenti nella sezione dedicata al lavoro occasionale accessorio nel sito Internet dell'INPS.
B) Riscossione buoni lavoro
La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori avviene presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, mentre quelli acquistati presso il punto PEA sono riscossi nella 'rete tabaccai.'
Quanto alla riscossione con la procedura telematica, si rinvia alle informazioni sul lavoro occasionale accessorio del sito Internet dell'INPS.

