DENUNCIA NOMINATIVA DEGLI ASSICURATI
Dall’11 gennaio 2008 tutti i datori di lavoro, in caso di assunzione, cessazione, modificazione o proroga del rapporto di lavoro devono effettuare una sola comunicazione per via telematica ai Servizi per l’impiego utilizzando il canale telematico disponibile su www.lavoro.gov.it/CO.
Tali comunicazioni sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di effettuare all’INAIL la Denuncia nominativa degli assicurati.
REGIME TRANSITORIO
Dall’11 gennaio al 29 febbraio 2008 è previsto un periodo transitorio, durante il quale i datori di lavoro possono effettuare le comunicazioni con i moduli cartacei di cui al decreto interministeriale 30 ottobre 2007 e disponibili sul sito del Ministero del lavoro e presso i Servizi per l’impiego. In tale caso però occorre effettuare anche la D.N.A. all’INAIL esclusivamente con modalità telematiche.
Per esigenze di bilinguismo, i datori di lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano possono utilizzare i moduli cartacei fino al 30 novembre 2008. Fino a tale data, quindi, dovranno continuare ad effettuare anche la D.N.A. all’INAIL. Dal 1° dicembre 2008, invece, dovranno effettuare le comunicazioni ai Servizi per l’impiego esclusivamente per via telematica con conseguente cessazione dell’obbligo della DNA all’INAIL.
REGIME PARTICOLARE PER I DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Per i datori di lavoro domestico (colf e badanti) è obbligatoria la comunicazione unica sull’apposito modulo che può essere inviata ai Servizi per l’impiego anche con strumenti diversi da quelli telematici purchè avente data certa di trasmissione. Pertanto, per tale categoria di datori di lavoro l’obbligo della D.N.A. all’INAIL cessa dall’11 gennaio 2008.
Riferimenti normativi
Modalità di adempimento dell'obbligo di legge (Regime transitorio)
Tabella riepilogativa

